Art. 16 · Documentazione dell'attività processuale
Capo II

Art. 16

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Documentazione dell'attività processuale

In vigore dal 13 set 2024
1. Nei casi in cui la legge processuale penale facoltizza o impone la documentazione dell'attività del giudizio penale militare con modalità diverse da quella della verbalizzazione per iscritto, l'autorità di polizia giudiziaria ovvero l'autorità giudiziaria militare procedente provvedono mediante apparecchiature di registrazione audiovisiva o di fonoregistrazione. 2. Le apparecchiature di cui al comma 1 assicurano che la documentazione dell'attività del giudizio penale militare sia memorizzata in forma di documento informatico multimediale, avente le estensioni indicate nelle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'. 3. La registrazione audiovisiva e la fonoregistrazione sono effettuate con qualunque apparecchiatura compatibile con i file di estensione precisata nelle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'. 4. Il personale amministrativo dell'ufficio giudiziario militare ovvero la polizia giudiziaria provvedono immediatamente a riversare il file multimediale nel fascicolo informatico con le modalità stabilite nelle specifiche tecniche di cui all'. 5. L'attività di riversamento deve garantire l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità, l'interoperabilità e, ove previsto, la segretezza della documentazione. Di tale attività è rilasciata attestazione scritta, con modalità informatica, immediatamente inserita nel fascicolo informatico. 6. La documentazione di cui al comma 1, ove formata dal difensore nell'ambito delle indagini difensive, rispetta i requisiti tecnici di cui ai commi 2, 4 e 5. Essa è inserita nel fascicolo informatico con le modalità di cui all'. 7. Nel caso in cui sia disposta la trascrizione della registrazione audiovisiva o della fonoregistrazione e tale attività non sia stata o non possa essere affidata a persona idonea estranea all'amministrazione dello Stato, il personale di polizia giudiziaria o quello degli uffici giudiziari militari, all'uopo incaricato, può utilizzare, come proprio ausilio, applicativi e apparecchiature di trascrizione automatica.
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