Capo II
Art. 7
7 / 33Verifica delle domande
In vigore dal 13 lug 2024
1. Il Ministero del turismo verifica l'effettivo possesso dei requisiti di cui all', comma 1, lettera c) del presente Capo sulla base dei dati trasmessi dall'amministrazione che ha rilasciato l'abilitazione.
2. Sulle domande di iscrizione nell'elenco presentate dalle guide turistiche già abilitate all'esercizio della professione in una o più regioni o province alla data di entrata in vigore della legge 13 dicembre 2023, n. 190, il Ministero provvede ad iscrivere la specializzazione relativa all'ambito territoriale per il quale le stesse hanno già conseguito l'abilitazione e ad annotare le conoscenze linguistiche attestate dal titolo già posseduto.
3. Il Ministero del turismo provvede altresì all'aggiornamento dell'elenco nazionale a seguito della comunicazione delle specializzazioni acquisite, delle eventuali certificazioni o altre attestazioni equivalenti della conoscenza delle lingue straniere in un grado non inferiore al livello di competenza B2 e dell'adempimento dell'obbligo periodico di aggiornamento professionale.
Storico versioni
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