Art. 6 · Sezioni
Capo II

Art. 6

6 / 33

Sezioni

In vigore dal 13 lug 2024
1. L'elenco nazionale è suddiviso in due sezioni, come di seguito individuate: a. una sezione ove sono riportati i dati delle guide turistiche che hanno superato l'esame di abilitazione nazionale e delle guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della legge 13 dicembre 2023, n. 190, che hanno richiesto l'iscrizione nell'elenco nazionale; b. una sezione ove sono riportati i dati delle guide turistiche che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica conseguita all'estero, ai sensi dell' della legge 13 dicembre 2023, n. 190. 2. In corrispondenza dei dati personali di ciascuna guida, indicati nelle sezioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono individuate opzioni selezionabili che descrivono le specializzazioni tematiche o territoriali acquisite, come disciplinate dal Capo IV del presente regolamento, e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'abilitazione. 3. Le guide turistiche possono essere iscritte nelle sezioni di cui al comma 1, previa presentazione di una specifica domanda da inviare in via telematica al Ministero del turismo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.turismo:decreto:2024-06-26;88#art-6