Art. 30 · Contributo per lo svolgimento della prova attitudinale
Capo VI

Art. 30

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Contributo per lo svolgimento della prova attitudinale

In vigore dal 13 lug 2024
Contributo per lo svolgimento della prova attitudinale 1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera interessati al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero sono tenuti, ai sensi dell' del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al versamento di un contributo alle spese di espletamento della prova attitudinale in lingua italiana stabilito in euro 40,00. 2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai soggetti che hanno conseguito la qualifica professionale di guida turistica in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1.
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