Art. 11 · Disposizioni transitorie
Capo II

Art. 11

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Disposizioni transitorie

In vigore dal 13 lug 2024
1. Nelle more della realizzazione della piattaforma informatica di cui all' del presente Capo, le guide turistiche possono esercitare la professione mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di cui all' del presente Capo, ovvero utilizzando il tesserino personale di riconoscimento già in loro possesso.
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