Art. 11 · Partecipazione alle udienze di conciliazione
Capo III

Art. 11

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Partecipazione alle udienze di conciliazione

In vigore dal 25 giu 2024
1. La partecipazione alle riunioni delle commissioni di conciliazione di cui agli da parte dei militari che le compongono è a tutti gli effetti attività di servizio, mentre quella ai sensi dell', comma 3, del legale rappresentante dell'associazione che ha sottoscritto la richiesta o di altro militare ad essa iscritto munito di delega, non costituisce attività di servizio.
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