Art. 46 · Titoli
Capo V

Art. 46

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Titoli

In vigore dal 18 giu 2024
1. I candidati che hanno superato le prove di esame sono ammessi alla valutazione dei titoli di studio e dei titoli professionali individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato E, rispettivamente, parti III e IV, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese. 3. Ai titoli professionali è attribuito un solo punteggio e, in caso di possesso di più titoli professionali è preso in considerazione quello, a cui corrisponde il punteggio più alto, considerandosi assorbente il punteggio del titolo più elevato. 4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 5. Ai titoli è attribuito un punteggio massimo complessivo pari a 6/30 (sei/trentesimi), riparametrato in funzione della somma dei punteggi dei titoli di studio e dei titoli professionali. 6. La commissione esaminatrice di cui all' forma la graduatoria di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli con i voti conseguiti nelle prove di esame.
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