Art. 27 · Disposizioni transitorie
Capo IV

Art. 27

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Disposizioni transitorie

In vigore dal 1 mag 2024
1. In prima applicazione, per i primi due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'età anagrafica per l'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile di cui, rispettivamente, agli , commi 1, lettere a), è elevata a 33 anni. 2. In prima applicazione, per i primi due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'età anagrafica per l'accesso al ruolo degli elisoccorritori di cui all', comma 1, lettera a), è elevata a 40 anni.
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