Art. 1
1 / 12Definizioni
In vigore dal 20 apr 2024
IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l' del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche e integrazioni, che prevede, al comma 1, l'accesso delle micro, piccole e medie imprese a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali;
Visti i commi 2 e 3 del medesimo del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplinanti la concessione dei finanziamenti da parte di banche e società di leasing finanziario, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
Visto il comma 4 del citato del decreto-legge n. 69 del 2013, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico conceda alle imprese di cui al comma 1 un contributo rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti sopraddetti;
Vista la convenzione 14 febbraio 2014, stipulata dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, dall'Associazione bancaria italiana e da Cassa depositi e prestiti S.p.a., in attuazione dell', comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, e successivi aggiornamenti e addendum;
Visto l', comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che prevede che i contributi di cui all', comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 possono essere riconosciuti alle micro, piccole e medie imprese che abbiano ottenuto il finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» e, in particolare, l'articolo 21, che:
a) al comma 1, dispone che i contributi di cui all', comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono riconosciuti in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento;
b) al comma 2, prevede che le agevolazioni sono concesse a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento;
c) al comma 3, stabilisce che i contributi, fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla applicabile normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del:
5 per cento, per le micro e piccole imprese;
3,575 per cento, per le medie imprese;
d) al comma 4, prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all', comma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevista per i contributi di cui all', comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, è integrata per i contributi di cui al presente articolo di euro 10 milioni per l'anno 2019, di euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di euro 10 milioni per l'anno 2024; al fine di assicurare l'operatività della misura, le predette risorse sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico a inizio di ciascuna delle annualità previste;
e) al comma 5, dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso al contributo di cui al comma 3, le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione dell'impresa beneficiaria da parte dei soci della medesima, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti, ivi compresa la realizzazione del predetto piano di capitalizzazione;
Visto l', comma 48, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha disposto il ripristino dell'erogazione in più quote annuali del contributo di cui comma 4 dell' del decreto-legge n. 69 del 2013, ad eccezione delle domande con finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, per le quali il medesimo contributo può essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2022, che definisce la nuova disciplina per l'acquisto da parte delle piccole e medie imprese di beni strumentali, in attuazione delle misure previste dall' del decreto-legge n. 69 del 2013, ai sensi dell', comma 1, del decreto-legge n. 3 del 2015;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell', comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e all'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, recante l'adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modificazioni e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Visto il regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 327 del 21 dicembre 2022, e successive modificazioni e integrazioni, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 149 del 20 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 327 del 21 dicembre 2022, e successive modificazioni e integrazioni, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto in particolare l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo cui «Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 sulla contabilità e finanza pubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto l'articolo 21, comma 5, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno, n. 58, che stabilisce di disciplinare il presente intervento con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 coordinato con la legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e, in particolare, l' comma 1, stante il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di «Ministero delle imprese e del made in Italy»;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 ottobre 2023;
Vista la comunicazione inviata in data 5 dicembre 2023 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «decreto-legge n. 34/2019»: decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»;
b) «decreto 22/4/2022»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2022, che definisce la nuova disciplina per l'acquisto da parte delle piccole e medie imprese di beni strumentali, in attuazione delle misure previste dall' del decreto-legge n. 69 del 2013, ai sensi dell', comma 1, del decreto-legge n. 3 del 2015;
c) «decreto-legge n. 69/2013»: il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche e integrazioni;
d) «banca»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'art. 13 del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni), aderente alle convenzioni di cui all', comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;
e) «convenzione»: la convenzione stipulata in data 14 febbraio 2014 e successive modifiche ed integrazioni, tra il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi dell', comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;
f) «finanziamento»: il finanziamento, bancario o in leasing finanziario, deliberato - ovvero contrattualizzato se di importo inferiore - a favore di una PMI da una banca o da un intermediario finanziario avente le caratteristiche di cui all' del decreto 22/4/2022;
g) «intermediario finanziario»: il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, nonché l'intermediario finanziario che statutariamente opera nei confronti delle piccole e medie imprese, iscritto all'albo previsto dall'art. 106, comma 1, del testo unico bancario e aderente alle convenzioni di cui all', comma 7, del decreto-legge n. 69/2013, purchè garantito, ai soli fini dell'utilizzo del plafond di provvista costituito presso Cassa depositi e prestiti Spa, da una banca aderente alle medesime convenzioni di cui al predetto , comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;
h) «Ministero»: il Ministero delle imprese e del made in Italy;
i) «PMI»: le piccole e medie imprese in possesso dei requisiti per l'accesso al contributo previsti dall', comma 1, lettera v) del decreto 22/4/2022;
j) «investimenti»: gli investimenti previsti dall' del decreto 22/4/2022; in particolare:
investimenti in beni strumentali: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile, nonché di software e tecnologie digitali destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale;
investimenti 4.0: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, come elencati, rispettivamente, negli allegati A e B alla legge n. 232/2016;
investimenti green: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi;
k) «soggetto finanziatore»: la banca o l'intermediario finanziario - aderente alla convenzione - che concede il finanziamento.
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