Art. 5
5 / 8Composizione e compiti della Commissione
In vigore dal 3 mag 2024
1. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dal termine di scadenza stabilito per l'invio delle domande da parte dei candidati, è nominata la Commissione esaminatrice delle prove di cui all', di seguito denominata Commissione, che ha sede presso il Ministero della cultura ed è composta da undici membri, di cui:
a) uno con qualifica di dirigente di prima o di seconda fascia appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con funzione di Presidente;
b) quattro scelti nell'ambito del personale tecnico del Ministero della cultura, aventi le caratteristiche del corpo docente per le discipline di restauro previste dall', comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali n. 87 del 2009;
c) quattro designati dal Ministro dell'università e della ricerca tra professori universitari di prima o seconda fascia o ricercatori universitari, nei settori scientifico-disciplinari di cui all'Allegato B al presente regolamento, attinenti alla conservazione del patrimonio storico e artistico, ovvero docenti di ruolo delle Accademie delle belle arti nell'ambito delle materie afferenti alla conservazione e al restauro del patrimonio storico e artistico;
d) due da individuare tra i restauratori iscritti nell'apposito elenco del Ministero della cultura di cui all'articolo 182, comma 1-bis, del Codice.
2. Il provvedimento di nomina della Commissione indica un supplente per ciascun componente. Per le funzioni di segreteria sono nominati, con il medesimo decreto di cui al comma 1, uno o più dipendenti del Ministero della cultura appartenenti all'area Funzionari (ex terza area).
3. Entro sessanta giorni dalla adozione del decreto di cui al comma 1, la Commissione forma gli elenchi dei candidati ammessi alle prove di esame di cui all', previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall'.
4. Gli elenchi di cui al comma 3 sono pubblicati con avviso pubblico sui siti internet istituzionali del Ministero della cultura e del Ministero dell'università e della ricerca.
5. Con avviso successivo alla pubblicazione degli elenchi di cui al comma 3, la Commissione provvede all'indicazione delle date e delle sedi di svolgimento delle prove.
6. La Commissione, inoltre:
a) definisce i criteri per la valutazione della prova tecnica tenendo conto dei parametri di seguito indicati:
1) conoscenza approfondita delle materie che definiscono l'ambito di applicazione pertinente alla qualifica;
2) capacità di impostazione interdisciplinare;
3) padronanza lessico-tecnica;
4) svolgimento della prova di cui all', comma 3, nei termini stabiliti;
5) corrispondenza della soluzione del quesito complesso rispetto alla traccia assegnata.
b) predispone le prove di cui all' sulla base dei quesiti proposti ai sensi del comma 6 del medesimo ;
c) al termine delle prove di idoneità, predispone l'elenco dei candidati idonei ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali e lo trasmette al Ministero della cultura.
7. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso o emolumento comunque denominato. Ai costi relativi al rimborso delle eventuali spese sostenute dai membri della Commissione si provvede mediante utilizzo delle risorse acquisite con la tassa di iscrizione di cui all', comma 3.
8. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:cultura.ministero:decreto:2024-01-17;52#art-5