Art. 2
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In vigore dal 2 nov 2024
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) accesso: l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità nautiche al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
b) acquacoltura: l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
c) ancoraggio: l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità nautiche, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
d) balneazione: l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzature e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
e) campi ormeggio: detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;
f) centri di immersione: le imprese o associazioni che operano nel settore turistico - ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento con personale abilitato allo scopo;
g) decreto istitutivo: il decreto istitutivo dell'area marina protetta «Capo Spartivento» adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 394 del 1991;
h) imbarcazione: qualsiasi imbarcazione da diporto, come definita dall', comma 1, lettera f), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
i) immersione subacquea: l'insieme delle attività effettuate con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori A.R.A.), anche con l'utilizzo di unità da diporto in appoggio, svolte senza la conduzione di guide o istruttori afferenti a centri di immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
l) immersioni in apnea: le attività ricreative o professionali svolte senza l'ausilio di autorespiratori A.R.A., anche con l'utilizzo di unità da diporto adibite allo scopo, con o senza la conduzione di guide o istruttori in possesso del relativo titolo professionale, ma comunque svolte da apneisti in possesso di brevetto di primo grado/livello, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, anche su bassi fondali;
m) liquami di scolo (acque nere e/o grigie): le acque di scarico, nere e/o grigie, provenienti dai vari servizi di bordo dell'unità nautica, quali, a titolo esemplificativo, bagni e cucine;
n) natante: qualsiasi unità da diporto come definita dall', comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 171 del 2005;
o) nave da diporto: ogni unità come definita dall', comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto legislativo n. 171 del 2005;
p) navigazione: il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
q) ormeggio: l'insieme delle operazioni per assicurare le unità nautiche a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello;
r) pesca ricreativa: la pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale;
s) pesca sportiva: la pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;
t) pesca subacquea: l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;
u) pescaturismo: l'attività di piccola pesca costiera svolta con l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio a scopo turistico-ricreativo ai sensi dell', commi 2, lettera a) e 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;
v) piccola pesca costiera: l'attività di pesca praticata da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della piccola pesca costiera locale, entro le 12 miglia dalla costa, con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate - combinate GTN, nasse, lenze a mano e a canna LHP, arpione HAR, palangaro fisso LLS, e conformemente a quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e dal regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015;
z) ripopolamento attivo: l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti a una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;
aa) transito: il passaggio delle unità nautiche all'interno dell'area marina protetta;
bb) trasporto passeggeri: l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità nautiche adibite e abilitate secondo la normativa vigente al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
cc) unità nautica: ogni nave come definita dall'articolo 136 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, motoscafo, galleggiante, unità da diporto come definita alla lettera dd), unità da pesca come definita alla lettera ee) e, in generale, ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione su acqua;
dd) unità da diporto: ogni costruzione come definita dall', comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 171 del 2005;
ee) unità da pesca o peschereccio: unità definita dall' del regolamento (UE) n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, e destinata all'attività di pesca professionale ai sensi dell' del decreto legislativo n. 4 del 2012;
ff) visite guidate: le attività professionali di accompagnamento svolte da guide turistiche a terra e a mare, guide ambientali/escursionistiche e guide turistiche sportive, iscritte a imprese e associazioni, con o senza l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
gg) visite guidate subacquee: le attività professionali svolte da guide o istruttori subacquei afferenti ai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, con l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, mediante l'uso di autorespiratori A.R.A.;
hh) osservazione dei mammiferi marini (whale-watching): l'attività di osservazione dei cetacei in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o imprese;
ii) zonazione: la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.
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