Art. 7 · Modifiche all'articolo 8 del regolamento

Art. 7

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Modifiche all'articolo 8 del regolamento

In vigore dal 30 gen 2024
1. All' sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola «mese» è sostituita dalle seguenti: «mese,» e le parole «o anche su richiesta di» sono sostituite dalle seguenti: «o ne facciano richiesta»; b) al comma 2, le parole «la data, il luogo della seduta, l'ora della stessa» sono sostituite dalle seguenti: «la data, l'ora e il luogo della seduta» e le parole «raccomandata o a mezzo telefax o posta elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «posta elettronica certificata (PEC)»; c) al comma 3, le parole «, comunque, si intende» sono sostituite dalle seguenti: «si intende comunque»; d) al comma 4, le parole «più anziano» sono sostituite dalle seguenti: «designato dal Ministro della salute»; e) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Direttore amministrativo ed il Direttore tecnico-scientifico, che, per i profili di rispettiva competenza, informano i consiglieri sulle attività compiute e le iniziative adottate. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, i Direttori sono sostituiti da dirigenti dai medesimi all'uopo designati.».
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