Art. 6 · Uso delle Carte
Capo II

Art. 6

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Uso delle Carte

In vigore dal 31 gen 2024
1. Le Carte sono utilizzabili entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui i beneficiari si sono registrati ai sensi dell', comma 1, per acquisti presso le strutture e gli esercizi di cui all'. 2. Le Carte sono usate attraverso buoni di spesa, ai sensi dell', comma 4. Ciascun buono di spesa è individuale e nominativo e può essere speso esclusivamente dal titolare della Carta, previo controllo dell'identità da parte dell'esercente da condursi nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e minimizzazione di cui all', paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 3. I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti sulla piattaforma elettronica o su eventuali altre applicazioni riconosciute allo scopo dal MIC, e impiegati per gli acquisti. I buoni possono altresì essere stampati. 4. L'accettazione del buono di spesa da parte dei soggetti accreditati ai sensi dell' determina la riduzione, pari all'importo del buono di spesa medesimo, del credito disponibile in capo al beneficiario. 5. I buoni di spesa generati, ma non spesi, non determinano variazione dell'importo disponibile da parte del beneficiario. 6. I buoni di spesa possono essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto di uno o più beni rientranti nelle categorie di cui all', comma 3, e non possono essere convertiti in buoni di spesa sostitutivi generati dall'esercente. 7. Nel caso di restituzione di beni acquistati con le Carte, è consentito esclusivamente effettuare cambi con uno o più beni rientranti nelle categorie di cui all', comma 3, ed entro il termine di scadenza di cui al comma 1. Non è in ogni caso consentito all'esercente restituire somme in denaro o generare buoni di spesa sostitutivi.
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