Capo I
Art. 2
2 / 13Carte elettroniche
In vigore dal 31 gen 2024
1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro, che non costituisce reddito imponibile del beneficiario nè rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
2. Ciascuna Carta è generata attraverso una piattaforma informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento, in particolare, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati personali.
3. La piattaforma richiede la registrazione dei beneficiari di ciascuna Carta, secondo le modalità previste dall', e delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui è possibile utilizzare ciascuna Carta, secondo le modalità stabilite dall'.
4. La piattaforma prevede la generazione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati all'acquisto di uno dei beni o servizi consentiti dall', comma 357, della legge n. 234 del 2021, come sostituito dall', comma 630, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Storico versioni
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