Capo III
Art. 13
13 / 13Disposizioni finali
In vigore dal 31 gen 2024
1. La registrazione da parte di esercenti, strutture, imprese ed esercizi commerciali già effettuata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, e successive modificazioni, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro della cultura 26 settembre 2022, n. 184, sulla piattaforma https://www.18app.italia.it/ resta valida, previa accettazione delle condizioni e degli obblighi di cui al presente regolamento e previa integrazione dei requisiti richiesti all'.
2. Il decreto del Ministro della cultura 26 settembre 2022, n. 184, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. In ogni caso, le carte elettroniche attivate entro il 31 ottobre 2023 ai sensi dello stesso decreto possono essere utilizzate entro il 30 aprile 2024 e ad esse si applica il medesimo decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 dicembre 2023
Il Ministro della cultura
Sangiuliano
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Il Ministro dell'istruzione
e del merito
Valditara
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 59
Storico versioni
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