Art. 8 · Eccezioni opponibili
Titolo II

Art. 8

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Eccezioni opponibili

In vigore dal 16 mar 2024
1. Sono opponibili al danneggiato, previa sottoscrizione di clausola contrattuale da approvare specificamente per iscritto, le seguenti eccezioni: a) i fatti dannosi derivanti dallo svolgimento di attività che non sono oggetto della copertura assicurativa; b) fatti generatori di responsabilità verificatisi e le richieste di risarcimento presentate al di fuori dei periodi contemplati dall'; c) le limitazioni del contratto assicurativo di cui all', comma 1, lettere q) ed r), con riferimento alle coperture assicurative di cui al comma 1 dell' della Legge; d) il mancato pagamento del premio. 2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 38-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
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