Titolo I
Art. 2
2 / 19Ambito di applicazione
In vigore dal 16 mar 2024
1. Il presente decreto disciplina:
a) i requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative di cui ai commi 1, 2 e 3 dell' della Legge, per strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie;
b) i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, in assunzione diretta del rischio, di cui al comma 1 dell' della Legge;
c) le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione;
d) la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.
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Prourn:nir:imprese.italy.made.ministero:decreto:2023-12-15;232#art-2