Titolo III
Art. 13
13 / 19Certificazione del Fondo Rischi e del Fondo riserva sinistri
In vigore dal 16 mar 2024
Certificazione del Fondo Rischi
e del Fondo riserva sinistri
1. La congruità degli accantonamenti di cui agli è certificata da un revisore legale ovvero dal collegio sindacale che rilascia un giudizio di sufficienza o attesta le ragioni per cui è impossibile esprimere un giudizio.
2. Si applicano le disposizioni di cui all', commi 5 e 5-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, alla quota dei fondi di cui agli riferita a somme dovute in quanto definitivamente stabilite in sede giudiziale o stragiudiziale a titolo di risarcimento del danno.
Storico versioni
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