Art. 13 · Certificazione del Fondo Rischi e del Fondo riserva sinistri
Titolo III

Art. 13

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Certificazione del Fondo Rischi e del Fondo riserva sinistri

In vigore dal 16 mar 2024
Certificazione del Fondo Rischi e del Fondo riserva sinistri 1. La congruità degli accantonamenti di cui agli è certificata da un revisore legale ovvero dal collegio sindacale che rilascia un giudizio di sufficienza o attesta le ragioni per cui è impossibile esprimere un giudizio. 2. Si applicano le disposizioni di cui all', commi 5 e 5-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, alla quota dei fondi di cui agli riferita a somme dovute in quanto definitivamente stabilite in sede giudiziale o stragiudiziale a titolo di risarcimento del danno.
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