Art. 6
6 / 11Servizi per i cittadini
In vigore dal 23 mar 2024
1. L'ANIST, attraverso il proprio Portale e previa autenticazione con le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 del CAD, oppure tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del CAD, consente ai cittadini la consultazione e la certificazione dei dati presenti, di cui all', e la presentazione dell'istanza per la rettifica degli stessi.
2. Ferme restando le competenze delle istituzioni scolastiche ai sensi della normativa vigente, il Ministero, su richiesta dei cittadini, rilascia certificazioni relative a dati ed informazioni ad essi riferiti, contenuti nell'ANIST mediante l'emissione, tramite collegamento telematico, di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.
Storico versioni
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Prourn:nir:istruzione.merito.ministero:decreto:2023-12-07;234#art-6