Art. 5 · Modalità di alimentazione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione

Art. 5

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Modalità di alimentazione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione

In vigore dal 23 mar 2024
Modalità di alimentazione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione 1. L'ANIST è alimentata, per il tramite dell'ANS, dalle istituzioni scolastiche e, per il tramite dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, dagli enti locali, che assicurano la correttezza, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati. L'ANIST accede in consultazione all'ANPR. 2. Al fine di consentire ad ANIST di accedere ai dati di cui all', comma 1, l'ANS, l'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica e l'ANPR rendono disponibili all'ANIST appositi servizi, realizzati in conformità alle linee guida emanate ai sensi dell'articolo 71 del CAD in materia di interoperabilità. 3. Per la costituzione dell'ANIST, il Ministero può definire con le istituzioni scolastiche specifiche modalità per la comunicazione dei dati, avvalendosi anche di quelle previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 settembre 2017, n. 692, con riferimento all'ANS, in conformità all', comma 2, del presente decreto e alle linee guida emanate ai sensi dell'articolo 71 del CAD in materia di interoperabilità, ovvero mediante appositi servizi resi fruibili per il tramite della PDND.
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