Art. 1
1 / 11Definizioni
In vigore dal 23 mar 2024
IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
di concerto con
IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
e con
L'AUTORITÀ DELEGATA
ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E ALLA TRANSIZIONE DIGITALE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD) e, in particolare, l'articolo 50-ter, che istituisce la Piattaforma digitale nazionale dati, l'articolo 62, che istituisce l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e l'articolo 62-quater, che istituisce l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST);
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il regolamento (UE) n. 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione Europea;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato alla Commissione Europea, in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 2021/241, e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, l' che istituisce l'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU);
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» e, in particolare, l', comma 28;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione ai sensi dell', comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53» e, in particolare, l', che prevede il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 maggio 2016, recante «Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2016, e in particolare, l';
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 settembre 2017, n. 692, che disciplina l'Anagrafe nazionale degli studenti;
Vista la comunicazione della Commissione Europea C 1054 finale del 18 febbraio 2021, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza 2021/C 58/01»;
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 96 del 24 marzo 2022, adottato in seguito alla richiesta di parere avanzata dal Ministero dell'istruzione con nota n. 50723 del 19 novembre 2021;
Visti i chiarimenti del Garante, di cui alla nota prot. 73040 del 5 settembre 2022, recante osservazioni in ordine allo schema di decreto trasmesso in data 16 giugno 2022 dal Ministero dell'istruzione;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 2 marzo 2023;
Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione;
Acquisito il concerto dell'Autorità delegata all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre 2023;
Vista la nota del 2 novembre 2023 prot. GABMI n. 128338, con la quale viene data la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1998;
Adotta
il seguente regolamento:
Definizioni
1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente regolamento, si intende per:
«Ministero»: Ministero dell'istruzione e del merito;
«ANIST»: l'Anagrafe nazionale dell'istruzione di cui all'articolo 62-quater del CAD;
«ANPR»: l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del CAD;
«ANS»: l'Anagrafe nazionale degli studenti istituita ai sensi dell', decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, per il primo e secondo ciclo di istruzione, la cui normativa di carattere secondario è stata riordinata e contenuta nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 25 settembre 2017, n. 692;
«Anagrafe dell'edilizia scolastica»: l'Anagrafe di cui all' della legge 11 gennaio 1996, n. 23;
«ANNCSU»: l'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane istituito dall' del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
«CAD»: il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
«ID ANPR»: il codice identificativo univoco associato ad ogni iscritto in ANPR al fine di garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici;
«PDND»: la Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del CAD;
«Portale ANIST»: sito web dedicato all'ANIST che rende fruibili servizi erogati da ANIST;
«SDG (Single digital gateway)»: lo sportello digitale unico di cui al regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:istruzione.merito.ministero:decreto:2023-12-07;234#art-1