Art. 4 · Requisiti per l'esercizio della professione di mediatore familiare

Art. 4

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Requisiti per l'esercizio della professione di mediatore familiare

In vigore dal 15 nov 2023
Requisiti per l'esercizio della professione di mediatore familiare 1. La professione di cui all' è esercitata da coloro che, oltre ai requisiti di cui all' e di cui all', sono in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti: a) attestazione rilasciata dalle associazioni professionali iscritte alla II Sezione dell'elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi degli della legge, n. 4 del 2013; b) certificazione di conformità del singolo professionista alla normativa tecnica UNI 11644, ai sensi dell' della legge n. 4 del 2013, rilasciata da organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008; c) diploma di laurea almeno triennale nell'area disciplinare umanistico-sociale di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 30 dicembre 2020, n. 942 o altro titolo equivalente o equipollente per legge. 2. Fuori dai casi di cui al comma 1, e fermi restando i requisiti di cui all', l'attività di mediatore familiare è inoltre consentita a coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già in possesso dell'attestato di mediatore familiare, conseguito con la frequenza di un corso di almeno duecentoventi ore e il superamento dell'esame finale, e documentano lo svolgimento di attività di mediazione familiare nel biennio precedente. Restano fermi gli obblighi formativi di aggiornamento professionale periodico di cui all', comma 6 da assolvere con cadenza annuale a decorrere dal 31 dicembre 2023. 3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 12-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, restano fermi gli ulteriori specifici requisiti prescritti dall'articolo 12-quater delle medesime disposizioni di attuazione.
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