Art. 25 · Formazione iniziale e continua dei mediatori esperti
Capo IV

Art. 25

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Formazione iniziale e continua dei mediatori esperti

In vigore dal 15 nov 2023
1. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui all', commi 3, lettere b) e c), 6 e 7, il richiedente attesta per ciascun mediatore, oltre allo svolgimento del percorso formativo previsto dall', la partecipazione a corsi, riservati a non più di quaranta partecipanti, di durata non inferiore a dieci ore, articolati in moduli teorici da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona per non più di tre quarti del monte orario complessivo, e per la restante parte in moduli pratici da svolgersi in presenza. All'esito del corso è prevista una prova finale di valutazione. 2. I moduli teorici destinati alla formazione dei mediatori esperti nella materia internazionale, liti transfrontaliere e nella materia dei rapporti di consumo hanno ad oggetto: a) la disciplina nazionale e sovranazionale della tutela del consumatore; b) la tutela giudiziale, stragiudiziale, consensuale e paritetica del consumatore; c) i diritti e le tutele in materia di liti transfrontaliere. 3. Ai fini della conferma dell'inserimento nell'elenco di cui all', commi 3, lettere b) e c), 6 e 7, l'organismo, nel termine previsto dall', comma 1, attesta per ciascun mediatore esperto la partecipazione a corsi di formazione nelle materie indicate dal comma 2, per non meno di quattro ore nel biennio articolati in moduli da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona.
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