Art. 24 · Formazione continua dei mediatori
Capo IV

Art. 24

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Formazione continua dei mediatori

In vigore dal 15 nov 2023
1. L'organismo, nel termine previsto dall', comma 1, attesta per ciascun mediatore la partecipazione a corsi di formazione sulle materie indicate dall', comma 3, riservati a un numero massimo di quaranta mediatori, articolati in moduli da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona, comprendenti attività laboratoriali, queste ultime da svolgersi in presenza. 2. L'organismo attesta, per ciascun mediatore, la frequenza dei corsi di cui al comma 1, per non meno di diciotto ore nel biennio.
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