Art. 17 · Obblighi di trasparenza degli organismi
Capo III

Art. 17

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Obblighi di trasparenza degli organismi

In vigore dal 15 nov 2023
1. L'organismo rende accessibili al pubblico, mediante pubblicazione sul proprio sito web: a) i dati identificativi e il numero d'ordine; b) i contatti, l'indirizzo postale della sede legale e delle eventuali sedi operative, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata; c) le informazioni necessarie per la presentazione di eventuali reclami; d) le generalità e il curriculum del responsabile dell'organismo; e) l'organigramma con indicazione delle funzioni e responsabilità; f) l'elenco delle sedi operative con i relativi dati di identificazione e i contatti; g) gli eventuali accordi stipulati ai sensi degli , comma 1, lettera t), 22, comma 1, lettera s), e 23, comma 5, con indicazione, per ciascun accordo, dell'oggetto, della sua durata e degli elementi identificativi degli altri organismi; h) l'eventuale specializzazione nelle materie del consumo e delle liti transfrontaliere; i) i nomi e il curriculum dei mediatori inseriti in uno degli elenchi di cui all', comma 3, lettere a), b) e c); l) il regolamento di procedura approvato dal responsabile del registro; m) il codice etico; n) la tabella delle spese di mediazione, approvate dal responsabile del registro o, quando pertinente, la tabella di cui all'allegato A; o) gli eventuali protocolli e progetti di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 4, del decreto legislativo; p) l'ultimo bilancio depositato o l'ultimo rendiconto di cassa approvato; q) l'eventuale appartenenza a reti di organismi che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere; r) le lingue nelle quali possono essere presentate le domande all'organismo e che possono essere usate nella procedura.
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