Art. 7
7 / 13Attività di vigilanza dei consorzi di tutela
In vigore dal 22 mar 2024
1. Le azioni di cui all', comma 1, lettera f), sono svolte dal Consorzio di tutela incaricato del rispetto della normativa dell'Unione europea, nazionale nonché del rispetto delle disposizioni dello statuto consortile. Le azioni di vigilanza sono svolte nella fase del commercio. A tal fine il Consorzio di tutela deve dotarsi di agenti vigilatori ai quali, su richiesta del Consorzio, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente. La qualifica di agente vigilatore è riconosciuta, su richiesta del Consorzio, dal DIQPAI quale soggetto competente anche al rilascio di appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente.
2. Le azioni di vigilanza sono svolte dal Consorzio di tutela incaricato in collaborazione e sotto il coordinamento dell'ICQRF attraverso la definizione di un programma di vigilanza elaborato annualmente. Tali attività consistono:
a) nella verifica che le produzioni tutelate rispondano ai requisiti previsti dai relativi disciplinari. Tali attività di verifica sono espletate solo successivamente all'avvenuta certificazione e sono svolte senza discriminare tra le produzioni poste in commercio dai soci del Consorzio di tutela e le produzioni poste in commercio dai soggetti inseriti nel sistema di controllo della IG tutelata, non aderenti al Consorzio di tutela;
b) nella vigilanza sui prodotti similari, prodotti o commercializzati sul territorio dell'Unione europea, che con false indicazioni sull'origine, la specie, la natura e le qualità specifiche dei prodotti medesimi, possano ingenerare confusione nei consumatori e recare danno alle produzioni IG.
3. Il Consorzio di tutela in nessun modo può effettuare attività di verifica sugli organismi di controllo nè può svolgere autonoma attività di controllo sulle produzioni.
4. Il programma di vigilanza di cui al comma 2, da effettuarsi sulle singole IG, è elaborato su proposta del Consorzio di tutela interessato e sottoscritto da un rappresentante del Consorzio e dal Direttore dell'Ufficio competente per l'area di produzione della IG.
5. Nell'ipotesi in cui l'area di produzione della IG ricada su un territorio di competenza di più uffici, l'ufficio che procede all'elaborazione del programma di vigilanza è quello competente per il territorio ove il Consorzio di tutela ha la sede legale.
6. Il programma di vigilanza contiene i seguenti elementi:
a) modalità e numero delle visite ispettive da effettuare;
b) numero dei campioni da prelevare in rapporto al volume della singola produzione oggetto di vigilanza;
c) vigilanza da espletare sulle produzioni similari;
d) laboratori accreditati ove effettuare le analisi dei campioni prelevati;
e) modalità di rendicontazione.
7. Il programma di vigilanza, elaborato secondo le indicazioni di cui al comma 6, è predisposto secondo le linee guida impartite dall'ICQRF ed è trasmesso a cura dell'Ufficio alla Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari (PREF) per l'approvazione.
8. Il Consorzio di tutela trasmette annualmente un rendiconto dell'attività svolta all'ICQRF e lo informa tempestivamente in merito alle operazioni non pianificate a norma del comma 7, nonché sulle segnalazioni ricevute in ordine ad eventuali violazioni concernenti la tutela e la salvaguardia delle produzioni delle IIGG.
9. Qualora dalla vigilanza nel commercio dovesse emergere l'esigenza di effettuare verifiche nelle fasi di produzione e confezionamento, il Consorzio di tutela è tenuto ad informare l'Ufficio che provvede a predisporre gli opportuni riscontri, direttamente o in collaborazione con gli agenti vigilatori del Consorzio.
10. I campioni prelevati dagli agenti vigilatori sono analizzati dai laboratori individuati ai sensi del comma 6, lettera d).
11. Il costo delle analisi dei campioni, prelevati dal Consorzio di tutela nell'ambito della collaborazione all'attività di vigilanza, grava sui bilanci dei medesimi consorzi.
Storico versioni
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