Art. 11
11 / 13Obbligo di informazione
In vigore dal 22 mar 2024
1. Il Consorzio di tutela riconosciuto ed incaricato di svolgere le funzioni previste dall' rende disponibile, anche in forma telematica, ai soci, ai distillatori ed elaboratori non aderenti al Consorzio di tutela, la seguente documentazione e le informazioni inerenti a:
a) bilanci preventivi e consuntivi;
b) comunicazioni inerenti all'importo e alle modalità di pagamento dei contributi annuali;
c) delibere delle assemblee di approvazione dei bilanci;
d) delibere delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione, relative all'esercizio delle funzioni di cui all', comma 1;
e) programma annuale o pluriennale delle attività di promozione, nonché rendicontazione delle attività di promozione svolte;
f) programma di vigilanza concordato con l'ICQRF ai sensi dell'.
2. Il Consorzio di tutela garantisce la partecipazione dei distillatori e degli elaboratori non aderenti al Consorzio di tutela alla programmazione dell'attività di valorizzazione, promozione, tutela, informazione del consumatore e vigilanza mediante l'invito a partecipare alle relative riunioni convocate periodicamente presso la sede consortile.
3. Le modalità relative alle comunicazioni di cui al comma 1 e le forme di partecipazione alla programmazione di cui al comma 2, sono stabilite da un regolamento consortile predisposto dal Consorzio di tutela ed approvato dal DIQPAI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:agricoltura.alimentare.foreste.ministero.sovranita:decreto:2023-08-29;233#art-11