Art. 7 · Sospensione e cancellazione volontaria

Art. 7

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Sospensione e cancellazione volontaria

In vigore dal 26 ago 2023
1. Il consulente può chiedere la sospensione dall'albo per un periodo non superiore a nove mesi. È possibile formulare più richieste di sospensione, a condizione che la loro durata complessiva non sia superiore a diciotto mesi nell'arco di un quadriennio. 2. Il consulente può sempre chiedere la cancellazione dall'albo o da una delle categorie o settori di specializzazione in cui esso si articola. 3. Sulle domande di cui ai commi 1 e 2 il comitato provvede entro trenta giorni.
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