Art. 8 · Comunicazioni

Art. 8

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Comunicazioni

In vigore dal 16 set 2023
1. L'amministrazione comunica alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo gli standard concordati con ISPRA, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, i seguenti elementi identificativi delle imprese e delle società iscritte nel registro di cui all', comma 2: a) ragione sociale; b) sede legale dell'impresa o della società; c) sede del centro; d) tipologia di rifiuti oggetto delle operazioni di preparazione per il riutilizzo (classe merceologica e codice EER) e relative quantità; e) operazioni di preparazione per il riutilizzo effettuate ai sensi del punto 1 dell'allegato 1 e dell'allegato C del decreto legislativo n. 152 del 2006, per ciascuna classe merceologica e codice EER; f) data di iscrizione nel registro. 2. In applicazione dei principi di trasparenza e pubblicità, l'amministrazione inserisce i dati di cui al comma 1 anche in una apposita sezione della piattaforma telematica «Monitor-piani», istituita dal Ministero della transizione ecologica presso l'Albo nazionale dei gestori ambientali.
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