Art. 6 · Dotazioni tecniche dei centri di preparazione per il riutilizzo

Art. 6

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Dotazioni tecniche dei centri di preparazione per il riutilizzo

In vigore dal 16 set 2023
Dotazioni tecniche dei centri di preparazione per il riutilizzo 1. I centri di preparazione per il riutilizzo hanno caratteristiche e dotazioni tecniche conformi a quanto previsto nell'allegato 1 e possono ricevere i rifiuti indicati nel catalogo di cui al medesimo allegato, entro le quantità massime ivi individuate, conferiti dai soggetti di cui all', comma 1, lettera c). 2. Presso il centro è tenuto uno schedario, suddiviso in tre sezioni, finalizzato a registrare i dati afferenti ai rifiuti conferiti ed alle operazioni su di essi effettuate, nel quale sono annotate almeno le seguenti informazioni: Sezione A - Conferimento: a) conferitore (estremi identificativi e tipologia del soggetto che effettua il conferimento); b) data del conferimento; c) codice EER dei rifiuti conferiti con indicazione della classe merceologica di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 (se RAEE, categoria di cui all'allegato III e all'allegato IV del decreto legislativo n. 49 del 2014 e, per i conferimenti aventi a oggetto sole componenti, anche relativa sintetica descrizione); d) quantitativo espresso in numero di pezzi o in peso dei rifiuti conferiti, in base alla tipologia di prodotto. Sezione B - Gestione: a) quantità di rifiuti da sottoporre alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, suddivisi per classe merceologica, per codice EER e per codice univoco; b) tipologia di operazioni di preparazione per il riutilizzo effettuate ai sensi del punto 1 dell'allegato 1 e dell'allegato C del decreto legislativo n. 152 del 2006, per ciascuna classe merceologica e codice EER e codice univoco, risultati delle valutazioni e delle prove funzionali compiute nell'ambito delle operazioni di controllo; c) quantità dei prodotti ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, espressa in peso o in numero in base alla tipologia di prodotto. Per i PPRAEE, l'indicazione del peso è effettuata sulla base della decisione di esecuzione n. 2193/2019, del 17 dicembre 2019 che stabilisce le modalità per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati e definisce i formati per la presentazione dei dati ai fini della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui RAEE. Sezione C - Cessione: a) quantità e numero di prodotti e/o componenti di prodotto ceduti per il riutilizzo; b) quantità e codice EER dei rifiuti prodotti nel centro e destinati presso altri impianti di trattamento. 3. Per i rifiuti accompagnati dal formulario di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero dal documento di trasporto, di cui all', comma 2, del decreto ministeriale 31 maggio 2016, n. 121, e all' comma 2, del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65, sono conservate copie degli stessi, allegate allo schedario. 4. Lo schedario deve essere conservato per cinque anni. 5. La durata massima della messa in riserva dei rifiuti destinati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo di cui all'allegato 1, effettuata presso lo stesso centro, è pari ad un anno dalla data di ricezione dei rifiuti. La quantità stoccabile non può mai eccedere le quantità massime impiegabili individuate nel catalogo per classe merceologica di cui al medesimo allegato e in ogni caso non può superare la capacità massima di messa in riserva. 6. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti sono sottoposte alla procedura semplificata di comunicazione solo se effettuate presso il centro di preparazione per il riutilizzo e nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti minimi di cui all'allegato 1. 7. Per i rifiuti di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1, il passaggio tra centri di preparazione per il riutilizzo e impianti autorizzati ad operazione di recupero R13 è consentito esclusivamente per una sola volta ai soli fini della cernita.
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