Art. 5
5 / 10Requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo
In vigore dal 16 set 2023
Requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività
di preparazione per il riutilizzo
1. Per l'esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo, il gestore deve possedere i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea;
b) se cittadino di uno Stato terzo che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani, stabilire il proprio domicilio in Italia;
c) non versare in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
d) non aver riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l'estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:
aa) condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, dalle norme a tutela della salute, dalle norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
bb) condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi.
Non si tiene conto della condanna qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena o sia intervenuta l'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 167 del codice penale oppure sia stata ottenuta la riabilitazione;
e) non essere assoggettato alle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
f) non aver reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo;
g) non aver subito accertamento in forma definitiva della violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; il requisito non è comunque integrato se dopo un anno dall'accertamento definitivo la violazione non è stata rimossa.
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, l'impresa individuale o la società che svolge le attività di preparazione per il riutilizzo deve:
a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, nonché a quelli relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) non trovarsi, in sede di presentazione della comunicazione, in stato di liquidazione o essere, comunque, soggetto ad una procedura concorsuale con finalità liquidativa.
3. Gli operatori devono possedere idonea capacità tecnica in relazione alla specifica operazione cui sono preposti, dimostrata mediante il possesso dei requisiti di qualificazione professionale di cui all'allegato 1, paragrafo 4. Compatibilmente con l'organizzazione del centro di preparazione per il riutilizzo, per le attività di minore complessità possono essere avviati percorsi di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate e a rischio di esclusione socio-economica.
4. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 è attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegata alla comunicazione, redatta in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. L'amministrazione procede all'acquisizione delle informazioni antimafia interdittive di cui agli articoli 84, comma 3, e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Storico versioni
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