Art. 4 · Esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata

Art. 4

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Esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata

In vigore dal 16 set 2023
Esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata 1. Le operazioni di preparazione per il riutilizzo sono intraprese in conformità alle modalità individuate all'articolo 216, commi 1 e 2, e con quanto disposto agli articoli 181, comma 1, 214, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e in modo da garantire la salute e la sicurezza sul lavoro, la tutela dell'ambiente, la qualità dei servizi e dei prodotti ottenuti in conformità alla legislazione vigente. 2. L'esercizio delle operazioni di cui al comma 1 è avviato decorsi novanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attività, entro i quali l'amministrazione territorialmente competente verifica i requisiti previsti dal presente regolamento. La comunicazione di inizio attività, a firma del gestore, è compilata secondo il modello di cui all'allegato 2. Nella ipotesi di preparazione per il riutilizzo di RAEE, l'avvio dell'esercizio è subordinato alla visita preventiva da parte dell'amministrazione competente, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data della predetta comunicazione. La visita preventiva verifica la conformità delle attività di recupero alle prescrizioni tecniche stabilite dagli allegati VII e VIII del decreto legislativo n. 49 del 2014. 3. Nella comunicazione sono indicate le operazioni di preparazione per il riutilizzo che si intendono svolgere ed è attestato: a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui all'allegato 1 del presente regolamento; b) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'. 4. Alla comunicazione è allegata una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, da cui risulti: a) l'ubicazione e la planimetria del centro presso cui saranno effettuate le attività; b) il titolo di godimento dell'immobile di cui al suddetto punto a); c) la capacità di trattamento giornaliera e annuale per singola classe merceologica, la capacità di messa in riserva dei rifiuti destinati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, la capacità di stoccaggio dei rifiuti derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, la capacità di stoccaggio dei beni derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo nonché la descrizione delle operazioni di cui all'allegato C della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 messe in atto in riferimento a ciascuna classe merceologica e delle attrezzature utilizzate; d) l'autocertificazione attestante il possesso di eventuali autorizzazioni ambientali necessarie alle attività, la compatibilità edilizia e urbanistica del centro, la presenza/assenza di vincoli paesaggistici e ambientali, il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela dall'inquinamento acustico e delle norme antincendio; e) la destinazione urbanistica dell'area sede dell'attività (zona territoriale omogenea ai sensi del PRG del comune) e i dati catastali identificativi della medesima area (mappali, foglio, censuario). 5. Alla relazione di cui al comma 3 sono allegati gli elaborati grafici indicati nel modello di cui all'allegato 2 e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all', comma 4. 6. L'amministrazione dispone l'iscrizione in un apposito registro delle imprese o delle società per le quali è effettuata la comunicazione di inizio di attività, informandone il gestore. 7. Se l'amministrazione accerta, in sede di verifica dei requisiti, o di visita preventiva effettuata in presenza del gestore, l'insussistenza dei requisiti per l'esercizio delle attività, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio delle stesse, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alle prescrizioni stabilite dall'amministrazione entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. A tal fine, il responsabile del procedimento, oltre all'esercizio delle attività di cui all', comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, può richiedere all'impresa interessata le modifiche alla comunicazione e alla relazione, di cui al comma 4, necessarie per l'approvazione, subordinando l'approvazione stessa all'accettazione, da parte del privato, delle modifiche richieste. 8. In sede di controllo successivo, nel caso in cui l'amministrazione accerti che le operazioni di preparazione per il riutilizzo non siano svolte in conformità ai requisiti dichiarati nella comunicazione di cui al comma 1, sospende le suddette attività, ove le cause ostative non vengano eliminate entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di apposita diffida da parte dell'amministrazione. 9. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di variazione dei dati di cui alle lettere a) e c), comma 4 del presente articolo.
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