Art. 2
2 / 10Definizioni
In vigore dal 16 set 2023
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all' del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, nonché le seguenti:
a) «gestore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce operazioni di preparazione per il riutilizzo;
b) «operatore»: qualsiasi soggetto che presta la propria opera in relazione alle attività di preparazione per il riutilizzo di rifiuti presso il centro di cui alla lettera f);
c) «conferitore»: il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani; il gestore del centro di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; il gestore del centro di raccolta o di restituzione organizzato e gestito dai produttori che abbiano istituito sistemi individuali o collettivi di gestione dei RAEE, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49; il produttore di AEE professionali che, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderisce, organizza e gestisce sistemi di raccolta differenziata dei propri rifiuti; il distributore che abbia allestito un deposito preliminare alla raccolta di RAEE ai sensi degli del decreto 31 maggio 2016, n. 121 e dell' del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65; il gestore dell'impianto di trattamento di rifiuti; il detentore dei rifiuti provenienti da utenze non domestiche;
d) «Amministrazione»: la Provincia o la Città metropolitana territorialmente competente a verificare e controllare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti per l'applicazione della procedura semplificata di cui all';
e) «comunicazione di inizio attività»: la comunicazione di cui all'articolo 216, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
f) «centro di preparazione per il riutilizzo (centro)»: l'impianto che svolge operazioni di preparazione per il riutilizzo di rifiuti in conformità alle disposizioni del presente regolamento;
g) «schedario»: il registro tenuto presso ogni centro, in cui sono annotati i dati di cui all', comma 3;
h) «codice univoco»: codice attribuito al rifiuto conferito in fase di accettazione al centro di preparazione per il riutilizzo ai fini della relativa individuazione nell'ambito delle successive operazioni;
i) «prodotto preparato per il riutilizzo da rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (PPRAEE)»: il prodotto o componente di prodotto ottenuto dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei RAEE individuati nella tabella 2 di cui all'allegato 1 e immesso sul mercato alle condizioni di cui al successivo ;
j) «persone svantaggiate»: si considerano persone svantaggiate i soggetti che in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, presentano condizioni di fragilità e debolezza ai sensi dell' della legge 8 novembre 1991, n. 381.
Storico versioni
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