Art. 10
10 / 10Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 16 set 2023
1. I centri che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono autorizzati a effettuare operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti continuano a operare sulla base dei relativi provvedimenti autorizzatori.
2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.
3. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 luglio 2023
Il Ministro: Pichetto Fratin
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2563
Storico versioni
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Prourn:nir:ambiente.energetica.ministero.sicurezza:decreto:2023-07-10;119#art-10