Art. 1
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In vigore dal 16 set 2023
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l' che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l' che ha ridenominato il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio»;
Visto, in particolare, l', comma 6, del suddetto decreto legislativo n. 116 del 2020, con il quale è stato introdotto alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'articolo 214-ter, rubricato «Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata», il cui comma 2 prevede l'emanazione, da parte del Ministro della transizione ecologica (oggi Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica), di un regolamento che disciplini le modalità operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio delle suddette operazioni, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;
Visto, altresì, l', comma 7, del suddetto decreto legislativo n. 116 del 2020, con il quale è stato sostituito l'articolo 181 del richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006, che, come novellato, in tema di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti urbani, introduce ulteriori e specifici obiettivi che consentono di procedere verso un'economia circolare con un alto livello di efficienza delle risorse;
Visto l'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, richiamato dall'articolo 214-ter del medesimo decreto, che disciplina la procedura semplificata abilitativa per le operazioni di recupero;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)» e, in particolare, l', rubricato «Criteri di priorità nella gestione dei RAEE» che, al comma 1, stabilisce che «la gestione dei RAEE deve privilegiare le operazioni di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse»;
Visto l', rubricato «Preparazione per il riutilizzo e riutilizzo», del citato decreto legislativo n. 49 del 2014, che stabilisce di avviare i RAEE prioritariamente ai centri accreditati di preparazione per il riutilizzo, previa separazione dai RAEE destinati ad altre forme di trattamento, nonché di individuare nei centri di raccolta apposite aree adibite al «deposito preliminare alla raccolta» dei RAEE domestici destinati alla preparazione per il riutilizzo;
Visto l'allegato IV del richiamato decreto legislativo n. 49 del 2014, rubricato «Elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie di cui all'Allegato III»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, «Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 maggio 2016, n. 121, «Regolamento recante modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonché requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto, ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49»;
Vista la norma EN 50614:2020, «Requirements for the preparing for re-use of waste electrical and electronic equipment», elaborata dal Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC), al fine di incoraggiare la preparazione per il riutilizzo dei RAEE e fornire un quadro di riferimento per garantire ai consumatori la sicurezza e la qualità delle apparecchiature reimmesse sul mercato;
Ritenuto che, in riferimento ai rifiuti soggetti a regimi di responsabilità estesa del produttore, l'immissione sul mercato dei prodotti ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo non può qualificarsi quale «prima messa a disposizione», tale da generare nuovi oneri connessi all'applicazione del suddetto principio;
Considerato che la disciplina delle procedure autorizzative e delle modalità operative dei centri di preparazione per il riutilizzo consente di regolamentare i profili ambientali di un mercato esistente, promuovendone la trasparenza e rafforzando la fiducia dei consumatori sulla qualità dei prodotti ottenuti;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell' della legge 29 luglio 2003, n. 229», che armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 ottobre 2022;
Vista la notifica di cui alla direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di informazione alla Commissione europea nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione), effettuata in data 9 gennaio 2023;
Tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Commissione europea, ai sensi dell', paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535, con comunicazione TRIS/ 00942, del 4 aprile 2023, nell'ambito della notifica 2023/0008/I;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 28 aprile 2023, ai sensi della legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
Oggetto
1. Ai sensi degli articoli 181 e 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento definisce:
a) le modalità operative ed i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio di attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata;
b) le dotazioni tecniche e strutturali necessarie per l'esercizio delle attività di cui al punto a);
c) le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;
d) le condizioni specifiche per l'esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo.
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