Art. 4 · Attività di controllo e monitoraggio

Art. 4

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Attività di controllo e monitoraggio

In vigore dal 19 lug 2023
1. Le attività di controllo sull'ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione sono svolte dall'autorità competente, anche sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio, condotta dal richiedente, comunicati alla medesima autorità secondo le modalità definite nell'autorizzazione.
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