Art. 21 · Modalità operative
Titolo III

Art. 21

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Modalità operative

In vigore dal 15 giu 2023
1. La Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito l'Albo nazionale gestori ambientali, definisce entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con uno o più decreti direttoriali: a) le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, nonché il monitoraggio con i relativi indicatori, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679; b) le istruzioni per l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori al RENTRI, l'informativa sulla privacy volta ad ottenere il previsto consenso al trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679, contenente, tra l'altro, la tipologia dei dati raccolti, la durata della loro conservazione nei sistemi informativi, le finalità perseguite, le operazioni da svolgere, l'individuazione del titolare del trattamento e il ruolo dei soggetti in esso coinvolti; c) i requisiti informatici per garantire l'interoperabilità del RENTRI con i sistemi adottati dagli operatori; d) le modalità di compilazione dei modelli di cui agli ; e) i requisiti per i servizi di consultazione da parte delle amministrazioni interessate; f) i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori e degli utenti; g) le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto di cui all'. 2. I decreti direttoriali di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito del RENTRI.
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