Art. 19 · Utilizzo e accesso ai dati presenti nel RENTRI
Titolo III

Art. 19

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Utilizzo e accesso ai dati presenti nel RENTRI

In vigore dal 15 giu 2023
1. Il RENTRI è interconnesso telematicamente con il catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed alla banca dati di cui alla legge n. 70 del 1994, secondo le regole tecniche di interoperabilità fra i sistemi informativi, definite dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ai sensi dell'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale. 2. Le modalità di interoperabilità di cui al comma 1, i tempi e gli standard per la fruizione degli stessi sono definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nell'ambito dei decreti direttoriali di cui all'. 3. A partire dalla prima annualità successiva alle scadenze di cui all', comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il RENTRI rende disponibile annualmente un modello precompilato da integrare, ove necessario e nel rispetto del formato definito dal modello di cui all', comma 3, della legge n. 70 del 1994, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di trasmissione previsto dall' della medesima legge. 4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rende disponibili, in via telematica, le informazioni contenute nel RENTRI ad altri enti, amministrazioni ed organi di controllo preliminarmente accreditati presso il RENTRI per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
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