Titolo III
Art. 15
15 / 24Trasmissione dei dati al sistema informatico RENTRI
In vigore dal 15 giu 2023
1. A decorrere dalla data di iscrizione, gli operatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico provvedono alla trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel registro di carico e scarico, secondo le modalità di cui all'.
2. La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione. Nel caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove annotazioni, la trasmissione non è dovuta. I soggetti di cui all' trasmettono i dati entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.
3. A decorrere dalla data di cui all', comma 1, lettera c), gli enti e le imprese che producono, trasportano o trattano rifiuti, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono tenuti alla trasmissione al RENTRI dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi, emessi con le modalità di cui all', comma 8. I dati relativi al formulario sono trasmessi dai soggetti che producono o trasportano rifiuti e dai destinatari secondo le procedure di cui all'.
4. Nei casi di cui all', comma 3, il produttore può richiedere al trasportatore la trasmissione dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi. Nel caso di trasporto di propri rifiuti pericolosi, alla trasmissione dei dati di cui al comma 3 procede il produttore iniziale.
5. Ai fini di cui al presente articolo, gli operatori assicurano l'interoperabilità del loro sistema gestionale con il RENTRI, nel rispetto delle procedure definite ai sensi dell'.
6. Il RENTRI rende disponibile agli operatori, un servizio di consultazione delle informazioni sulle autorizzazioni dei trasportatori e dei destinatari, presenti nella sezione Anagrafica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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