Titolo III
Art. 12
12 / 24Iscrizione al RENTRI
In vigore dal 15 giu 2023
1. Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l'accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all' del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, di seguito indicati:
a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
b) i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell';
c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
e) i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
2. I soggetti di cui al comma 1 procedono all'iscrizione al RENTRI con le tempistiche riportate all' e con le modalità indicate dall', fornendo gli ulteriori dati richiesti, rispetto a quelli derivanti dall'interconnessione con il Registro delle imprese, con l'Albo nazionale gestori ambientali, con il catasto dei rifiuti e con il Registro delle autorizzazioni alle operazioni di recupero.
3. Nel caso in cui un operatore avvii l'attività soggetta all'obbligo successivamente alle scadenze di cui all', comma 1, l'iscrizione deve essere effettuata prima di procedere alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico.
4. I soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti al momento dell'iscrizione inseriscono nella sezione anagrafica del RENTRI le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dall'amministrazione competente ovvero alle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con le modalità indicate all' del presente regolamento, indicando gli estremi dei relativi provvedimenti. Gli stessi soggetti sono tenuti entro trenta giorni a comunicare, con le medesime modalità, ogni variazione rispetto alla documentazione trasmessa.
L'inserimento di informazioni non veritiere o non pertinenti con il contenuto dei provvedimenti indicati o di documentazione non conforme all'originale comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La mancata trasmissione della documentazione di cui al presente comma, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 258, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
5. Per l'iscrizione al RENTRI è dovuto un diritto di segreteria con riferimento ad ogni unità locale soggetta all'obbligo di iscrizione, nella misura indicata alla voce 36.1 della tabella A allegata al decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 2012.
6. I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l'obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI. È data facoltà in qualsiasi momento di procedere alla cancellazione, con effetto a partire dall'anno solare successivo.
7. La cancellazione dal RENTRI degli operatori iscritti o di una o più unità locale in ragione del venir meno nell'anno solare precedente dei requisiti che determinano l'obbligo di iscrizione ha effetto a partire dall'anno solare successivo.
8. Le sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali:
a) effettuano i controlli di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sulle dichiarazioni di cui al comma 4 del presente articolo;
b) mettono a disposizione della Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il tramite della piattaforma telematica, apposita reportistica al fine del monitoraggio dell'andamento del RENTRI;
c) accreditano le iscrizioni dei soggetti delegati di cui all' nell'apposita sezione del RENTRI.
9. Sono esonerati dall'obbligo di iscrizione al RENTRI gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c. che non producono rifiuti pericolosi.
Storico versioni
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