Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 5 mag 2023
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA di concerto con IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 4 che ridenomina il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la Parte Quarta recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati; Visto l'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante «Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché allo smaltimento dei rifiuti» che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, siano definite le modalità di costituzione e di funzionamento di un centro di coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185 che attua la disposizione di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo n. 151 del 2005 e, in particolare, l'allegato 1 che individua i raggruppamenti nei quali, presso i centri di raccolta, confluiscono i RAEE; Vista la direttiva (UE) 2012/19 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche» e in particolare l'allegato II che elenca in modo indicativo le AEE; Visto l'articolo 4, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo n. 49 del 2014, che ha disposto che i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici provenienti da nuclei domestici siano conferiti ai centri di raccolta nel raggruppamento n. 4 dell'allegato 1 del regolamento n. 185 del 2007; Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 49 del 2014, che prevede che, dal 15 agosto 2018, le disposizioni ivi contenute si applichino a tutte le AEE come classificate nelle categorie del suo Allegato III e elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV del medesimo decreto, e che, pertanto, a partire da tale data, l'allegato II del citato decreto, sia sostituito dall'allegato IV dello stesso; Ritenuta, pertanto, la necessità di ridefinire i raggruppamenti indicati nell'Allegato 1 del regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 185 del 2007, alla luce dell'allegato IV del decreto legislativo n. 49 del 2014 che individua in modo non esaustivo le AEE rientranti nel campo di applicazione del medesimo decreto; Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico reso con nota prot. n. 6665 del 29 marzo 2022; Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 3119 del 28 marzo 2022; Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta dell'11 maggio 2022; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2022; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata ai sensi della legge n. 400 del 1988; Adotta il seguente regolamento: 1. L'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, è sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 febbraio 2023 Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin Il Ministro delle imprese e del made in Italy Urso Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, registrazione n. 1164
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