Art. 9 · Procedure per la valutazione delle interferenze
Capo III

Art. 9

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Procedure per la valutazione delle interferenze

In vigore dal 11 mag 2023
Procedure per la valutazione delle interferenze 1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica esprime la valutazione di cui all' nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale. 2. Gli elementi conoscitivi delle matrici ambientali del sito e, con un maggior dettaglio, dell'area di intervento, sono acquisiti: a) secondo le modalità di cui all', comma 2, lettere a) e b) del presente regolamento, per le tipologie di interventi e opere previste dall'articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006; b) mediante i risultati dell'analisi di rischio sito specifica approvati ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per tutte le altre tipologie di interventi e opere da realizzare nei siti già caratterizzati. 3. Fuori dei casi di cui al comma 1, il proponente presenta l'istanza, corredata della necessaria documentazione tecnica, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In tal caso il procedimento si conclude nel termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, fatto salvo quanto previsto dall', comma 7, della legge n. 241 del 1990. 4. Ricevuta l'istanza di cui al comma 3, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la trasmette senza indugio al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), all'Istituto superiore di sanità (ISS), all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel caso di attività produttive in esercizio, e all'Azienda sanitaria locale (ASL) competente. 5. Per l'istruttoria tecnica si applica l'articolo 252, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con uno o più decreti della Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono adottati i modelli delle istanze per l'avvio dei procedimenti di cui al presente articolo e i contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare.
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