Capo II
Art. 5
5 / 12Interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata
In vigore dal 11 mag 2023
Interventi e opere che possono essere realizzati
mediante relazione tecnica asseverata
1. Possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le seguenti categorie di interventi:
a) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, in quanto volti alla tutela ed alla promozione del valore costituzionale della persona umana;
b) gli interventi su opere e infrastrutture esistenti, anche in presenza di scavi, a condizione che non comportino ulteriore occupazione di suolo e sottosuolo, compresi gli interventi di miglioramento e/o adeguamento sismico degli edifici esistenti;
c) fatto salvo quanto previsto dalla lettera b), gli allacci e gli interventi di manutenzione delle reti anche con occupazione di nuovo suolo per l'esercizio di pubblici servizi quali, a titolo esemplificativo, le reti fognaria, idrica, elettrica, telefonica e rete dati, illuminazione pubblica e gas metano, a condizione che tali opere comportino una limitata movimentazione di terreno comunque non superiore a quaranta metri cubi, la profondità dello scavo di progetto non sia superiore a 2 metri dal piano di campagna e non sia interessata la porzione satura dell'acquifero;
d) le recinzioni e i pergolati con fondazioni superficiali a condizione che la profondità dello scavo di progetto non sia superiore a 1 metro dal piano di campagna e non sia interessata la porzione satura dell'acquifero;
e) gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua per la prevenzione del rischio idrogeologico;
f) gli interventi e le opere che non interferiscono con le acque sotterranee, a condizione che sia stato accertato, nel rispetto delle procedure previste dalla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il non superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione dei suoli, ovvero il non superamento delle concentrazioni soglia di rischio dei suoli approvate ai sensi dell'articolo 242, comma 4, del medesimo decreto legislativo, e l'intervento da realizzare, per le sue caratteristiche, non modifichi il modello concettuale definitivo approvato.
2. La tipologia di interventi e opere di cui al comma 1 e il rispetto delle relative condizioni, ove previste, sono asseverati da un tecnico abilitato mediante relazione.
3. Ai fini del controllo di cui all', la relazione tecnica asseverata è trasmessa all'Autorità procedente nonché alla provincia, all'Agenzia regionale di protezione ambientale e all'Azienda sanitaria locale territorialmente competenti, informando anche il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni interessate.
4. In fase di esecuzione devono essere adottate tutte le cautele per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Storico versioni
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