Art. 11 · Modalità di controllo
Capo III

Art. 11

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Modalità di controllo

In vigore dal 11 mag 2023
1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le funzioni di controllo in merito al rispetto delle disposizioni del presente regolamento sono esercitate dalla provincia e dall'Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competenti, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'Agenzia regionale verifica, in particolare, anche mediante ispezioni, prelievi ed analisi, i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali di cui all', comma 1, lettera d). 2. La verifica in ordine alla qualificazione degli interventi e delle opere secondo le categorie di cui all' compete all'Autorità procedente.
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