Art. 4 · Unità di nuova costruzione

Art. 4

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Unità di nuova costruzione

In vigore dal 14 dic 2022
1. All'atto dell'immissione sul mercato, le imbarcazioni da diporto, i natanti da diporto e le moto d'acqua di cui all', comma 1, lettere b), c) e d) del decreto legislativo n. 5 del 2016, con alimentazione a GPL o doppia alimentazione, sono dotate della dichiarazione di conformità di cui all'allegato VIII del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nella quale sono indicate anche le norme di riferimento. 2. Alla dichiarazione di conformità di cui al comma 1 è allegato il certificato di installazione del sistema di propulsione a GPL previsto dalle norme di riferimento, vidimato da un organismo di valutazione della conformità, che attesta la conformità dell'installazione alle norme di riferimento. 3. La documentazione tecnica dell'impianto installato a bordo è valutata e approvata dall'organismo di valutazione della conformità di cui al comma 2. Gli estremi dell'approvazione sono riportati nel certificato di installazione. 4. Il manuale del proprietario di cui all'allegato II, parte A, punto 2.5 del decreto legislativo n. 171 del 2005, contiene anche specifiche istruzioni e informazioni sulla sicurezza inerenti al sistema di propulsione a GPL dettate dalle norme di riferimento.
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