Art. 2 · Definizioni

Art. 2

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Definizioni

In vigore dal 14 dic 2022
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) GPL, gas di petrolio liquefatto: uno o più idrocarburi leggeri come definiti dalle norme di cui alla lettera c); b) impresa installatrice: impresa di costruzione di unità da diporto con sistemi di alimentazione a GPL e motori di propulsione a GPL ovvero che provvede all'installazione dei sistemi di propulsione a GPL; c) norme di riferimento: la norma UNI EN 15609 - Attrezzature e accessori per GPL - Sistemi di propulsione a GPL per imbarcazioni, yacht e altre unità - Requisiti di installazione, e successive modificazioni e revisioni; d) organismo abilitato: un organismo notificato e autorizzato ai fini della valutazione della conformità dei sistemi di qualità aziendali conforme alle norme UNI ISO 9001; e) organismo di valutazione della conformità: un organismo notificato di cui all', comma 1, lettera dd) del decreto legislativo n. 5 del 2016 che svolge attività di valutazione della conformità, tra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; f) responsabile tecnico dell'impresa installatrice: persona fisica che, per qualifica, corsi frequentati, esperienza, assume la responsabilità tecnica della sistemazione a bordo del sistema di propulsione a GPL; g) sistema di propulsione a GPL: catena funzionale di componenti meccanici, elettrici ed elettronici, atta ad assicurare l'utilizzo del GPL come carburante per la propulsione delle unità da diporto o l'alimentazione dei motori di cui all' del decreto legislativo n. 5 del 2016.
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urn:nir:infrastrutture.ministero.mobilita.sostenibili:decreto:2022-10-13;182#art-2