Art. 6
6 / 11Misure per la tutela della qualità dei corpi idrici e per la sicurezza in relazione alle attività di gestione degli invasi
In vigore dal 25 gen 2023
1. Ai fini della definizione delle operazioni necessarie al conseguimento delle finalità di cui all', nella redazione del Progetto il gestore dell'invaso tiene conto:
a) di differenti opzioni per la scelta delle tipologie e delle modalità operative, delle quali sia valutata tanto l'efficacia quanto gli effetti ambientali, nonché degli effetti sulle condizioni di pericolosità e di rischio a valle dell'invaso. In particolare, sono da considerare le operazioni sistematiche di apertura degli scarichi di cui all', comma 2, lettera b). È inoltre sempre valutata la possibilità di rilasciare o riutilizzare il sedimento a scopo di ripascimento dei corpi idrici a valle;
b) degli effetti «sito-specifici» sull'ecosistema dei corpi idrici e delle misure da adottare per la relativa mitigazione.
2. Le regioni, per garantire il rispetto degli obiettivi di qualità definiti nei piani di tutela delle acque e nei piani di gestione dei distretti idrografici, disciplinano le modalità del monitoraggio sui parametri e sui relativi valori di riferimento con cui il gestore procede al controllo dei corpi idrici interessati prima, durante e dopo le operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento. Ai fini della definizione delle modalità del monitoraggio le regioni possono applicare le disposizioni contenute nell'Allegato 4. Nell'ambito del procedimento di approvazione del Progetto o dei singoli piani operativi le regioni, in relazione alla specificità dei corpi idrici interessati dalle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento, stabiliscono, ove necessario:
a) prescrizioni inerenti alle tipologie di operazioni e alle modalità operative di cui al comma 1;
b) prescrizioni inerenti alla tempistica delle operazioni;
c) ulteriori prescrizioni sulle modalità del monitoraggio, sui parametri e sui relativi valori di riferimento con cui il gestore procede al controllo dei corpi idrici interessati prima, durante e dopo le operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento;
d) le azioni da attuarsi, anche urgenti in corso di evento, in caso di superamento, involontario o per motivi eccezionali, dei valori fissati per parametri di riferimento delle operazioni;
e) ulteriori misure per mitigare gli impatti provocati dalle operazioni stesse.
3. In assenza di disposizioni regionali, il gestore è comunque tenuto ad applicare le disposizioni contenute nell'Allegato 4 al presente regolamento.
4. Al fine di non pregiudicare il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici interessati dal rilascio a valle o dallo spostamento dei sedimenti, le regioni disciplinano le modalità di effettuazione della caratterizzazione integrativa dei sedimenti dell'invaso. Ai fini della definizione delle modalità di effettuazione della caratterizzazione integrativa dei sedimenti dell'invaso le regioni possono applicare le disposizioni contenute nell'Allegato 5 al presente regolamento. La regione può, inoltre, prescrivere nell'ambito dell'approvazione del Progetto, fornendo le relative specifiche tecniche, l'acquisizione di ulteriori elementi finalizzati alla corretta caratterizzazione dei sedimenti. Il gestore può concordare il piano di caratterizzazione dei sedimenti con la regione, prima della sua esecuzione. In assenza di disposizioni regionali, il gestore è comunque tenuto ad applicare le disposizioni di cui all'Allegato 5 al presente regolamento.
5. Le regioni definiscono apposite intese con il gestore e gli altri soggetti interessati, finalizzate a contenere l'apporto di sedimenti e a consentire la migliore attuazione del Progetto, con particolare riguardo all'allocazione del materiale asportato e al suo riutilizzo, previa valutazione della sua idoneità secondo quanto previsto dall'Allegato 5 al presente regolamento e dalla pertinente normativa in materia, nonché previa valutazione della non alterazione del naturale processo di trasporto solido del corso d'acqua, prioritariamente per il miglioramento ambientale dei corpi idrici a valle.
6. Ai fini del suo aggiornamento, il Progetto tiene conto dei risultati dei monitoraggi di cui al comma 2, lettera c), i cui dati sono resi disponibili all'Autorità di bacino distrettuale.
7. Nell'ambito del progetto, il gestore ha l'obbligo di prevedere e di attuare tutte le operazioni di sfangamento e sghiaiamento necessarie a garantire la sicurezza dello sbarramento, la funzionalità degli organi di scarico e di presa ed il corretto uso del serbatoio in relazione alle finalità per le quali è stata concessa la derivazione e l'utilizzazione dell'acqua, nonché ai contenuti di eventuali piani di laminazione approvati.
8. Con riferimento alla fattispecie di cui all', comma 2, lettera b), il Progetto definisce esclusivamente la possibilità e le condizioni per l'utilizzo degli scarichi e l'eventuale monitoraggio post evento dei corpi idrici interessati, come specificato nell'Allegato 3, lettera C) al presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:infrastrutture.ministero.mobilita.sostenibili:decreto:2022-10-12;205#art-6