Art. 2
2 / 11Definizioni
In vigore dal 25 gen 2023
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
a) «progetto di gestione dell'invaso»: il progetto di cui all'articolo 114 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di seguito «Progetto»;
b) «trasporto solido di fondo»: il trasferimento lungo la rete idrografica dei sedimenti tramite processi di rotolamento, scivolamento e saltazione che avvengono in alveo;
c) «trasporto solido in sospensione»: il trasferimento lungo la rete idrografica dei sedimenti sospesi nella colonna d'acqua;
d) «svaso»: lo svuotamento totale o parziale dell'invaso mediante l'apertura dei soli organi di scarico profondi ed eventualmente con l'ausilio dell'opera di presa;
e) «sfangamento» o «sghiaiamento»: l'operazione di rimozione del materiale sedimentato nel serbatoio, a seconda che esso sia costituito in prevalenza da sedimenti a granulometria fine o grossolana;
f) «fluitazione»: l'operazione di sfangamento o sghiaiamento che fa esitare a valle, a bacino prevalentemente vuoto, il materiale solido sedimentato, trascinato o disperso nella corrente idrica, attraverso gli organi di scarico profondi;
g) «spurgo»: l'operazione di sfangamento o sghiaiamento che fa esitare a valle, sotto battente idrico, il materiale solido sedimentato, trascinato o disperso nella corrente idrica, attraverso gli organi di scarico e, eventualmente, di presa;
h) «asportazione di materiale a bacino vuoto»: l'operazione di sfangamento o sghiaiamento che utilizza macchine per il movimento e per la rimozione del materiale sedimentato;
i)«asportazione di materiale a bacino pieno»: l'operazione di sfangamento o sghiaiamento che utilizza sistemi di pompaggio o di dragaggio;
l) «organo di presa»: il complesso di apparecchiature e strutture atte a consentire la derivazione dell'acqua dall'invaso;
m) «organo di scarico o di sicurezza»: il complesso di apparecchiature e strutture atte a consentire, con comando volontario o automatico, il rilascio di acqua a valle dello sbarramento;
n) «prove di funzionamento degli organi di scarico»: le verifiche periodiche atte a controllare la funzionalità degli organi di scarico, eseguite in ottemperanza alla normativa vigente;
o) «amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento»: l'amministrazione titolare delle funzioni di cui all'articolo 89, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ovvero l'amministrazione titolare delle funzioni di cui all'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, nel rispetto delle attribuzioni previste da tali norme;
p) «concessionario»: il titolare o il richiedente della concessione della derivazione e utilizzazione d'acqua;
q) «gestore»: il concessionario o, se diverso, il soggetto incaricato della gestione ed esercizio dell'impianto di ritenuta;
r) «capacità di invaso o volume di invaso»: il volume del serbatoio compreso fra la quota più elevata delle soglie sfioranti degli scarichi, o della sommità delle eventuali paratoie (o, se diversa, la quota massima di regolazione), e la quota del punto più depresso del paramento di monte, da individuare sulla linea di intersezione tra detto paramento e il piano di campagna, come derivante dal più recente rilievo batimetrico o topografico;
s) «capacità utile di invaso o volume utile di regolazione»: il volume del serbatoio compreso fra la quota massima di regolazione e la quota minima alla quale l'acqua invasata può essere derivata per l'utilizzazione prevista;
t) «capacità utile sostenibile»: la capacità o il volume inferiore a quello utile di regolazione rideterminato dalla regione secondo i criteri e le modalità di cui all'Allegato 2 e idoneo a garantire il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e il corretto uso della risorsa idrica;
u) «capacità o volume di invaso originari e capacità o volume utile di regolazione originari»: la capacità o i volumi di cui alle lettere r) e s) riferiti al progetto approvato di costruzione dell'impianto di ritenuta o conseguenti a successive modificazioni assentite dello stesso;
v) «impianto di ritenuta»: l'insieme dello sbarramento, comprese le opere di scarico, delle opere complementari ed accessorie, dei pendii costituenti le sponde e dell'acqua invasata;
z) «sbarramento di ritenuta o sbarramento»: la diga o traversa ricadente nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014 recante «Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse);
aa) «foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione»: il documento di cui all' del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 e all'articolo 24, comma 3, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;
bb) «piano operativo»: l'insieme delle modalità di esecuzione delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento non tecnicamente definibili all'atto del Progetto ma che ne costituiscono attuazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:infrastrutture.ministero.mobilita.sostenibili:decreto:2022-10-12;205#art-2