Art. 1
1 / 11Campo di applicazione
In vigore dal 25 gen 2023
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
e
IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, recante «Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta»;
Vista l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, recante «Misure urgenti in materia di dighe»;
Visti gli articoli 88, 89 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica», relativo alle concessioni idroelettriche;
Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004, recante «Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 269 del 16 novembre 2004;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare:
l'articolo 75, comma 3, che recita «Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della parte terza del presente decreto sono stabilite negli Allegati al decreto stesso e con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi regolamenti possono altresì essere modificati gli Allegati alla parte terza del presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche»;
l'articolo 114, comma 4, il quale prevede che «Per gli invasi realizzati da sbarramenti aventi le caratteristiche di cui all', comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il progetto di gestione è predisposto dal gestore sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive e con quello delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto. Per gli invasi di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni, in conformità ai propri ordinamenti, adeguano la disciplina regionale agli obiettivi di cui ai commi 2, 3 e 9, anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli sbarramenti e dei corpi idrici interessati»;
l'articolo 117, comma 2-quater, che prevede la predisposizione, nell'ambito del piano di gestione, di un programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico avente l'obiettivo di migliorare lo stato morfologico ed ecologico dei corsi d'acqua e di ridurre il rischio di alluvioni tramite interventi sul trasporto solido, sull'assetto plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali e sull'assetto e sulle modalità di gestione delle opere idrauliche e di altre infrastrutture presenti nel corridoio fluviale e sui versanti che interagiscano con le dinamiche morfologiche del reticolo idrografico;
l'articolo 133, comma 7, che recita «Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a trentamila euro chiunque:
a) nell'effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaiamento o sfangamento delle dighe, superi i limiti o non osservi le altre prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione dell'impianto di cui all'articolo 114, comma 2;
b) effettui le medesime operazioni prima dell'approvazione del progetto di gestione»;
Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 giugno 2008, n. 131, concernente il «Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso decreto»;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni»;
Visto il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante «Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» e, in particolare, l'articolo 43, comma 10;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e, in particolare, l'articolo 23, comma 8;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, recante «Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2014;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39, recante «Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 ottobre 2016, recante «Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 2 febbraio 2017;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico di cui alla nota prot. 19393 del 20 settembre 2022;
Acquisito il concerto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui alla nota prot. 450436 del 21 settembre 2022;
Vista l'intesa sancita nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 25 maggio 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota n. 8383 del 27 settembre 2022, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento detta i criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi secondo quanto previsto dall'articolo 114, commi 2, 3, 4 e 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto degli obiettivi di qualità ambientale fissati dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 e definiti ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per il mantenimento o raggiungimento del buono stato ecologico e chimico dei corpi idrici interessati anche ai fini degli usi della risorsa e si applica agli invasi costituiti da sbarramenti, dighe e traverse, aventi le caratteristiche di cui all', comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, ai fini delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, le regioni adottano la disciplina che detta i criteri di cui al comma 1 per gli invasi costituiti da sbarramenti, dighe e traverse non compresi tra quelli indicati all', comma 1, del decreto-legge n. 507 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 584 del 1994, anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli sbarramenti e dei corpi idrici interessati.
Nelle more dell'adozione della specifica disciplina regionale si applicano le disposizioni regionali vigenti o, in assenza delle medesime, le disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. Sono esclusi dall'obbligo di presentazione del progetto di gestione dell'invaso di cui all'articolo 114 del decreto legislativo n. 152 del 2006 gli sbarramenti che costituiscono opere di regolazione dei grandi laghi naturali prealpini, ferma restando la necessità di garantire la funzionalità degli scarichi.
4. Per gli invasi interessati da un volume di interrimento non superiore al 5 per cento del volume utile di regolazione originario e da un tasso di interrimento medio annuo non superiore allo 0,5 per cento rispetto al volume di invaso originario, che non presentino accumulo di sedimenti in corrispondenza degli organi di scarico, il progetto di gestione dell'invaso può essere presentato in forma semplificata, con i contenuti minimi di cui all'Allegato 1 al presente regolamento, fermo restando l'obbligo di assicurare la piena funzionalità degli organi di scarico.
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Prourn:nir:infrastrutture.ministero.mobilita.sostenibili:decreto:2022-10-12;205#art-1