Art. 4 · Competenze del comandante di ente, distaccamento e reparto
Capo II

Art. 4

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Competenze del comandante di ente, distaccamento e reparto

In vigore dal 14 dic 2022
Competenze del comandante di ente, distaccamento e reparto 1. Ai fini del presente regolamento, il comandante di ente: a) indirizza le attività dell'ente al quale è preposto per il conseguimento dei fini istituzionali e lo rappresenta all'esterno; b) individua gli obiettivi da raggiungere e fissa le relative priorità, ne verifica il grado di realizzazione ed esercita i relativi poteri di spesa nei limiti dei fondi assegnati; c) esercita il potere di alta vigilanza sull'attività amministrativo-contabile del capo servizio amministrativo e provvede a dotare lo stesso delle necessarie risorse umane e strumentali per il conseguimento degli obiettivi assegnati; d) vigila, ai sensi dell' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla corretta gestione delle risorse assegnate ai funzionari delegati, sull'organizzazione degli uffici amministrativi da loro dipendenti e sul rispetto della normativa vigente. 2. Ai fini del presente regolamento, il comandante di distaccamento o di reparto esercita i poteri di spesa, nei limiti dei fondi assegnati, per la realizzazione dei propri programmi. 3. I comandanti di cui ai commi 1 e 2 hanno facoltà di intervenire negli atti relativi alla gestione amministrativa dei propri comandi e adottano, nei casi di particolare gravità e urgenza e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti necessari, dandone immediata comunicazione all'autorità competente. 4. Nei casi di particolare gravità e urgenza, i comandanti di cui al comma 2 possono adottare provvedimenti di competenza di organi superiori e ne danno immediata comunicazione agli stessi per la ratifica.
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